Sgravio contributivo per le cooperative sociali che assumono donne vittime di violenza di genere

Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, hanno diritto a uno sgravio contributivo in caso di assunzione di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio. Lo ha stabilito il decreto Ristori.

L’Inps con la circolare 133 ha precisato i termini per la fruizione del beneficio: in particolare ha sottolineato che le assunzioni devono essere a tempo indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) e che sono inclusi i rapporti di lavoro domestico a tempo indeterminato, i rapporti di apprendistato e le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato. Sono escluse invece le ipotesi di conversione a tempo indeterminato di rapporti a termine, i rapporti di lavoro intermittente nonché le prestazioni di lavoro occasionale.

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, per un importo massimo di 350 euro mensili.

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